Il diritto d’autore

L’ABC di una normativa imprescindibile

Tutte le opere d’ingegno di carattere creativo sono tutelate dalla normativa sul diritto d’autore.

Il fulcro della normativa italiana è costituito dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche (“Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, d’ora innanzi LDA), il cui regolamento di attuazione è stato approvato con Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

L’art. 1 recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.

Per quanto riguarda le opere appartenenti alla letteratura, l’art. 2 cita esemplificativamente le “opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta sia orale”.

L’art. 4 è quello che riguarda più direttamente le traduzioni: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”. Questo articolo viene completato dall’art. 7: “È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”.
Il traduttore è quindi autore dell’opera di elaborazione “traduzione”.

La LDA attribuisce all’autore una serie di diritti morali e patrimoniali (di utilizzazione economica) esclusivi.

I principali diritti morali sono il diritto di paternità (il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera) e il diritto di integrità (il diritto di opporsi a qualsiasi modifica o azione, da parte di terzi, che possa arrecare danno all’opera stessa o all’onore e la reputazione dell’autore). Trattandosi di diritti della personalità, i diritti morali sono irrinunciabili, inalienabili e imperscrittibili, ossia possono essere fatti valere sempre, anche dopo l’eventuale cessione di tutti i diritti economici.

È invece pienamente cedibile, da parte dell’autore, lo sfruttamento dei diritti patrimoniali: pubblicazione, commercializzazione, recitazione, elaborazione, comunicazione al pubblico tramite diffusione a distanza, digitalizzazione ecc. Si tratta di diritti indipendenti, quindi esercitabili singolarmente o nella loro totalità. Per qualsiasi uso si voglia fare di un testo tutelato dal diritto d’autore (escludendo il proprio godimento privato, come la lettura di un libro o un articolo – sempre che tale godimento escluda qualsiasi divulgazione, con o senza fini di lucro, uso professionale o finalità economica, diretta o indiretta – e le altre limitate eccezioni previste dalla legge), è necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione dell’autore e concordare con lo stesso le condizioni d’uso e di cessione dei diritti che ci interessano.

Tali diritti infatti appartengono in via esclusiva all’autore, a partire dalla realizzazione del suo lavoro.
L’art. 6 della LDA afferma: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”
È lo stesso atto creativo a conferire all’autore i diritti sulla sua opera; non vi è alcun obbligo di deposito, registrazione o pubblicazione. L’opera è protetta in qualunque modo e forma sia espressa, a prescindere dall’uso che se ne fa (o non se ne fa), dalla tipologia del committente (editore, agenzia, autore, associazione, dipartimento universitario, museo, fiera, privato cittadino ecc.) o, nel caso di testi tradotti, dal fatto che il traduttore, oltre a traduzioni in diritto d’autore, ne effettui altre non protette (le cosiddette “traduzioni tecniche”), dall’eventuale regime IVA che adotta per queste ultime, o dall’eventuale esercizio di altre attività professionali. A far sorgere o meno il diritto d’autore è esclusivamente la natura della traduzione stessa (è sufficiente che preveda un grado minimo di creatività).

Posto che in origine è l’autore a detenere tutti i diritti sul testo creato, l’art. 110 della LDA stabilisce:
“la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”.
La forma scritta è richiesta non come requisito essenziale (ad substantiam) ma ai soli fini della prova (ad probationem). Vale a dire che in mancanza del contratto scritto (se tra le parti vi è un accordo orale) il trasferimento è valido ma, se sorge un contenzioso, non può essere provato per presunzione o per testimoni (tranne in caso di perdita del documento probatorio senza colpa del contraente) . Poiché i presupposto è che i diritti appartengono all’autore, l’onere della prova contraria è a carico del committente . Se questi non riesce a ottenerla, dovrà astenersi dall’uso o assumersi le responsabilità civili e penali in caso di violazione della legge.

È evidente quindi che, anche se non è obbligatorio, solo stipulare un contratto scritto (anche sotto forma di una sintetica lettera-contratto nei casi più semplici) permette di dimostrare facilmente che si è concluso un accordo e quale ne sia il contenuto, nell’interesse di entrambe le parti. Poter dimostrare il contenuto del contratto è di estrema importanza anche per determinare l’estensione dei diritti ceduti e la durata della loro cessione. Infatti il cosiddetto “diritto d’autore” è costituito in realtà da un fascio di diritti, ciascuno indipendente da ogni altro. Il traduttore non è tenuto a cedere tutti i diritti economici sulla sua opera, ma può cederne solo alcuni, con modalità da contrattare di volta in volta.

Si consiglia vivamente a tutti i traduttori e ai committenti di traduzioni di documentarsi sulla normativa in quanto diverse tipologie di traduzione sono tutelate dal diritto d’autore (non solo quelle editoriali, come spesso si pensa). Per tali traduzioni va seguito anche un regime fiscale specifico, con tassazione minore.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito di Strade (Sindacato traduttori editoriali):
http://www.traduttoristrade.it
Sotto la voce “lavoro” sono fornite le informazioni legali e fiscali.

Una trattazione organica degli aspetti legali e fiscali della traduzione in diritto d’autore si trova nel Vademecum realizzato dal sindacato: http://www.traduttoristrade.it/vademecum

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